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Materia : FINANZIAMENTO
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Per chi intende destinare il mutuo all’acquisto della prima casa, sono previste varie agevolazioni ed incentivi, che analizzeremo nel dettaglio. Naturalmente tali vantaggi si applicano solo alle persone fisiche e non alle imprese (tranne nel caso di enti sociali, di volontariato, morali e associazioni anche se in forma diversa). Per prima casa s’intende intanto, l’abitazione dove il contribuente vive abitualmente, oppure quella di un suo familiare (coniuge, anche separato, ma non divorziato, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
E’ possibile ovviamente avere una sola abitazione principale.
Le agevolazioni fiscali previste sono le seguenti:
riduzione al 3% dell’Imposta di Registro (4% se si acquista da una ditta e non da un privato). Imposta Ipotecaria e Catastale ridotta ad € 168,20; La Detrazione Irpef sui Mutui si applica agli interessi passivi, nella misura del 19%, fino ad un importo massimo di 4mila euro annui.
L’acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
1) dichiara il falso nell’atto di acquisto;
2) non trasferisce la residenza nel comune dove è sita l’abitazione. Questa condizione non riguarda i dipendenti delle Forze armate e delle Forze di polizia;
3) vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, e non riacquista entro un anno, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Se l’Ufficio del Registro scopre che non si aveva il diritto a questi benefici fiscali, è prevista una soprattassa del 30% ed il pagamento degli interessi di mora, oltre naturalmente a dover ripagare l’imposta con le aliquote previste, senza benefici.
L’abitazione non deve essere di lusso (non deve superare cioè i 160mq di estensione, non deve essere dotata di piscina o campo da tennis o di impianto ludico-sportivo, l’altezza del soffitto non deve superare i 3,30 m, i pavimenti o i rivestimenti non devono esser fatti con materiali di pregio) e deve trovarsi nel proprio comune di residenza oppure di prossima residenza (entro 18 mesi dall’acquisto), o se diverso, nel comune dove svolge la propria attività, anche se non retribuita, come quelle di studio, sportive e/o di volontariato.
Nessuno dei due coniugi, in caso di coppia, o il singolo deve possedere altra abitazione (niente possesso anche in comunione dei beni col coniuge e/o per quote di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà).
Oltre a questi incentivi, in caso l’acquisto della prima casa sia effettuato da una giovane coppia, sono previste diverse altre facilitazioni, in particolare tassi di mutuo particolarmente vantaggiosi, le cui offerte però sono diversificate tra Comuni e Regioni, perchè parte del loro costo viene coperto dallo Stato o dagli Enti Locali, oppure si possono ricevere contributi una tantum a fondo perduto.
La detrazione dall’Irpef spetta agli acquirenti, anche della sola nuda proprietà, che siano gli stessi contraenti del mutuo ipotecario. Alla presenza di più intestatari del mutuo, il diritto alla detrazione spetta a ciascuno, in proporzione alla propria quota.
In caso di morte dell’acquirente/mutuatario, o di compravendita, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario, oppure all’acquirente che si sia “accollato” il mutuo.
Il cittadino può inoltre usufruire delle detrazioni anche su altre tipologie di spesa: oneri accessori, quali l’onorario del notaio per la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario (non per quello relativo all’atto di vendita dell’immobile), spese di istruttoria, spese di perizia, imposta sostitutiva sul capitale prestato, imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca, provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti, penalità per anticipata estinzione del mutuo, perdite su cambio per i mutui contratti in valuta estera.
Partecipa alle agevolazioni anche l’acquisto di accessori come cantine, soffitte, rimessa o box auto, posti auto, tettoie (categorie C2, C6, C7), uno per elemento, purché l’acquisto dell’abitazione collegata, sia avvenuta successivamente alla legge del 1985.
Si può acquistare con gli stessi privilegi, anche un appartamento affittato, una nuda proprietà oppure un usufrutto, purchè siano in possesso degli stessi requisiti e siano ubicati nel proprio comune di residenza.
Coloro che vendono, oppure donano l’abitazione acquistata (prima di 5 anni), con le agevolazioni da prima casa, e che entro un anno riacquistano un’altra abitazione con i requisiti prima casa, beneficiano di un credito di imposta. Il credito spetta in misura pari all’imposta pagata sul primo acquisto e non può comunque eccedere l’ammontare dell’imposta dovuta sul nuovo acquisto.
Per ottenere le agevolazioni prima casa, quando si procede al riacquisto, anche in questo caso devono essere soddisfatti determinati requisiti:
a. la casa ceduta deve essere stata acquistata con i benefici derivanti dalla “status” di prima casa; b. la cessione della precedente casa agevolata, a titolo oneroso o gratuito, deve essere stata effettuata dopo l’1/1/1998; c. il riacquisto può avvenire solo a titolo oneroso (permuta, compravendita), ed entro un anno dalla cessione della precedente prima casa.
(continua… per il MUTUO IMMEDIATO )
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